STATUTO
(art. 10, D.Lgs. n. 460/1997)
Associazione Onlus Il Sorriso di Silvia
Art. 1 – Denominazione
E’ costituita l’associazione denominataIl Sorriso di Silvia Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, in seguito chiamata per brevità “associazione”, con sede legale a Erice provincia di Trapani in via Padova, 17. L’associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. L’associazione è disciplinata dagli art. 36 e segg. del codice civile [..]. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, l’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L’associazione ha sede in Erice alla via Padova n.17.
Art. 2 – Scopi
L’associazione, che non persegue scopi di lucro, opera nel settore socio-culturale, di formazione e per la tutela dei diritti civili, promuovendo, producendo e propagandando, direttamente e non, manifestazioni e spettacoli volti a sensibilizzare ed accrescere lo spirito culturale, artistico e sociale, con particolare attenzione agli “spiritia” emergenti.
Art.3 Attività strumentali, accessorie e connesse
La Associazione, al fine di raggiungere gli scopi istituzionali, potrà:
a) realizzare e curare l’allestimento e l’esecuzione di programmi di musica, danza e teatro, l’organizzazione di mostre, convegni e seminari, spettacolo in genere e qualsiasi altra attività socio-culturale e ricreativa;
b) realizzare e produrre materiale audio-visivo e pubblicazioni, promuovere attività formative per i settori istituzionali;
c) acquisire luoghi e mezzi, sia in uso o in locazione o ad altro titolo se consentito;
d) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, la stipula di convenzioni e collaborazioni di qualsiasi genere e quanto sia considerato opportuno ed utile per il raggiungimento degli scopi della stessa associazione;
e) usufruire di contributi comunali, provinciali, regionali, statali ed europei, ovvero di ogni altro ente ed istituzionale nazionale ed internazionale, senza limitazione alcuna quanto ai soggetti finanziatori, nonché direttamente o indirettamente, di qualunque forma agevolativa presente e futura, fiscale, previdenziale, ovvero a qualunque altro titolo disposto dalla legge;
f) usufruire di contributi, erogazioni liberali, lasciti e donazioni a qualunque titolo da parte di persone fisiche e giuridiche.
[..].